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Prestazione energetica degli edifici: nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 in Gazzetta Ufficiale

10-12-2025 09:57

Risparmio Energetico Italia

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Prestazione energetica degli edifici: nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 in Gazzetta Ufficiale

Arrivato l'atteso aggiornamento dei metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con modifiche su APE e relazioni ex Legge 10

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il D.M. 28/10/2025 che aggiorna il D.M. 26/06/2015 sulle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e sui requisiti minimi da rispettare in caso di interventi su di essi.

 

Sono totalmente sostituiti:

  • l’Allegato sui criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l’Allegato sulle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

 

Le nuove regole entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, quindi dal 3 giugno 2026. 

 

Le principali novità:

  • aggiornamento norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per illuminazione;
  • introduzione ponti termici nell’edificio di riferimento e modifiche alle verifiche di trasmittanza;
  • revisione delle verifiche sul parametro H’t;
  • introduzione del metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria in caso di presenza di sistemi cogenerativi (teleriscaldamento);
  • aggiornamento nei requisiti minimi di prescrizioni su benessere ambientale e sicurezza in linea con le nuove norme europee;
  • obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
  • introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto.

 

Ecco nel dettaglio le modifiche:

 

Ponti termici

Cambiano le verifiche sui ponti termici nel calcolo energetico, poichè questi vengono inclusi nell’edificio di riferimento, quindi un nuovo modello con cui effettuare il confronto per le verifiche di legge.

Viene introdotta la Tabella 5-bis nell’Allegato A che specifica i coefficienti lineici di trasmissione termica per i ponti termici più comuni (balcone, davanzale, spalla, architrave, cassonetto). Le categorie di ponti termici riportate in tabella entrano a far parte integrante dell’edificio di riferimento.

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico; il calcolo deve essere effettuato secondo le norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica non richiede più il calcolo di H’t per l’intera parete interessata, ma impone il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici specificati nell’Appendice B, par.1.1, punto 2, aggiornata con specifiche tabelle che forniscono i coefficienti lineici di trasmissione per diverse tipologie di ponti termici.

 

Superfici come base di calcolo

Viene espressamente prescritto l’utilizzo delle superfici lorde come base di calcolo.

 

Effetto termico del terreno sulle strutture a contatto con esso

Di nuovo sulla definizione di edificio di riferimento, viene precisato che i valori di trasmittanza termica delle strutture a contatto con il terreno devono già includere l’effetto termico del terreno stesso.

 

Obbligo di integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Applicabili a edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e, in alcuni casi, a tutti gli edifici esistenti non residenziali dotati di posti auto:

  • prescrizioni e requisiti minimi di punti di ricarica di Tipologia A e Tipologia B per gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico (Tabella 4) e privato (Tabella 5);
  • obblighi di realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione per un numero minimo di posti auto;
  • tempistiche progressive (01/01/2025 e 01/01/2030) per l’applicazione degli obblighi agli edifici esistenti non residenziali non sottoposti a ristrutturazione;
  • previste equivalenze tra punti di ricarica di diverse tipologie e potenze (es. 10 Tipologia A = 1 Tipologia B);
  • per gli edifici residenziali di nuova costruzione, le infrastrutture di canalizzazione sono richieste per tutti i posti auto se il numero è superiore a 10.

 

Nuove casistiche di interventi 

Sono assimilati a nuova costruzione i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se la nuova porzione supera del 15% il volume esistente o 500 m³.

Inoltre, se l’ampliamento è inferiore o uguale al 15% e a 500 m³, non è assimilato a nuova costruzione, ma deve rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche (a seconda del caso in cui si ricade).

Viene introdotta la valutazione del volume dell’ampliamento in base alla presenza di impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo.

Viene chiarito che il semplice cambio di destinazione d’uso non è assimilabile a nuova costruzione, a meno che non si effettuino interventi che ricadano nelle casistiche del decreto.

 

Modifiche alla verifica di trasmittanza

Nella relazione energetica ‘ex Legge 10’ cambiano le verifiche di trasmittanza.

Per la ristrutturazione di secondo livello cambia il limite di trasmittanza e nel calcolo del valore limite si deve tener conto dei ponti termici presenti. I valori della trasmittanza termica lineica dei ponti termici di riferimento differiscono in base alla posizione dell’isolante (esterno, interno o in intercapedine).

Si introduce il concetto di trasmittanza termica in sezione corrente e nel caso di riqualificazione la verifica della trasmittanza termica media va eseguita per le superfici oggetto di intervento senza tener conto dell’effetto dei ponti termici. 

 

Verifiche sul parametro H’t per gli involucri ampiamente vetrati

Eliminata la verifica del parametro H’t  per le ristrutturazioni di secondo livello.

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello è stata rivisto il limite in relazione alla percentuale di involucro trasparente in base alla zona climatica. Per gli edifici di nuova costruzione la verifica è rimasta inalterata.

 

Cogenerazione e Teleriscaldamento

Si introduce il metodo di Carnot per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento.

 

Indicazione requisiti su benessere termo‐igrometrico, antincendio e sicurezza

Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.

 

Nuovi obblighi per BACS e Regolazione

Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B o superiore (UNI EN ISO 52120-1), purché il tempo di ritorno semplice (SPBT) sia inferiore a 6 anni.

Previsto anche l’obbligo di installazione di dispositivi autoregolanti per la temperatura in ogni vano in caso di sostituzione del generatore, sempre se il tempo di ritorno semplice (SPBT) è inferiore a 6 anni.

 

Relazione energetica per sostituzione serramenti o cambio caldaia

Viene chiarito che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione, non costituisce ‘cambio di tipologia di generatore’.

Viene prevista la possibilità di presentare una relazione energetica parziale o di sostituirla con una dichiarazione dell’impresa e dalla marcatura CE del fabbricante (in determinate condizioni) per gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la mera sostituzione dei serramenti.

 

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per il fabbisogno di ascensori

L’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ può essere conteggiata, nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili).

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