Possiamo usufruire della detrazione del 75%, relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, per l'installazione dell'ascensore in un condominio di nuova costruzione, con anche cessione del credito ? L'Agenzia delle Entrate risponde..
Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi
OGGI: "Possiamo usufruire della detrazione del 75%, relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, per l'installazione dell'ascensore in un condominio di nuova costruzione, con anche cessione del credito ?"
QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione in un condominio. Il costruttore in fase di progetto ha predisposto solamente il vano ascensore. Vorrei sapere se, una volta divenuti proprietari con gli altri condòmini, possiamo usufruire della detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche installando l’ascensore, la durata della detrazione e se è ancora possibile effettuare la cessione del credito.
RISPOSTA DELL'AGENZIA :
La detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir).
L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Per le spese sostenute a partire dal 2024 la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto legge n. 39/2024) e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per
richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare
rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto
di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata
da un tecnico abilitato.
Si ricorda, infine, che con l’entrata
in vigore del decreto legge n. 39/2024 anche per questa tipologia di
interventi non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura.